Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (in G.U. 20/09/2024, n. 221), regolamenta la Patente a crediti nei cantieri (o patente a punti) in vigore dal 1° ottobre 2024. Trattasi del “Sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi tramite crediti” di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/08 (testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
A questo link è disponibile il testo del decreto (in formato PDF) sottolineato e annotato dallo Studio Lodi per agevolare la lettura.
I requisiti per il rilascio della patente a crediti (che vanno autocertificati a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sono:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento di tutti obblighi formativi in materia di sicurezza;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), tranne che per il lavoratore autonomo o la ditta individuale senza lavoratori subordinati o equiparati;
- possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del RSPP, da intendersi valida anche nel caso di datore di lavoro autoreferenziato nei compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione a norma dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, cioè DL-SPP, con l’esclusione per lavoratori autonomi e imprese individuali prive di dipendenti o equiparati.
L’istanza per il rilascio della patente va presentante su apposito portale web gestito dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La mancanza della patente così come operare in cantiere con soglia di crediti inferiore a 15, comporta la sanzione amministrativa pari al 10% del valore di contratto, col minimo di 6.000 euro, nonché il divieto a partecipare a lavori pubblici per 6 mesi.
In determinati ipotesi, come l’accertamento della non sussistenza dei requisiti previsti dalla norma o in caso di sinistro mortale o recante inabilità permanente al lavoratore, con imputabilità a uno dei soggetti garanti (datore di lavoro o suo delegato o il dirigente), la patente è sospesa dall’ispettorato del lavoro fino a 12 mesi. Sospensione della patente anche in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/08) o di sequestro preventivo (di tipo giudiziario, art. 321 c.p.p.).
Le sanzioni per l’autocertificazione mendace non sono solo quella della revoca della patente a crediti per cantieri temporanei o mobili, ma ove si accerti la dichiarazione non corrispondente al vero al momento in cui l’autocertificazione è rilasciata, conseguirà anche il procedimento penale per falsità personale (art. 495 cod. pen.).
Non necessitano della patente a crediti le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari a superiore alla III (di cui all’art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”).

Per altri approfondimenti si rinvia alla notizia dello Studio Lodi pubblicata a questo collegamento.
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Se la burocrazia permette di ridurre gli infortuni, ponendo le aziende ad essere attenti alle regolarità imposte dalla normativa, allora va accettata. Ma la cultura alla prevenzione dovrebbe essere spontanea e automatica da parte di tutti, non perseguita per effetto di un obbligo legale.






